Costituzione formale, materiale e sostanziale. Alcune precisazioni
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Ieri sera, in un 'intervista al TG3, il costituzionalista Michele Ainis ha chiesto ironicamente "una fotografia" della “Costituzione sostanziale italiana”, appunto per provarne la misteriosa esistenza…
Di regola, gli studiosi di diritto pubblico distinguono tre di tipi di costituzioni, sintetizziamo dal classico Lavagna:
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Ieri sera, in un 'intervista al TG3, il costituzionalista Michele Ainis ha chiesto ironicamente "una fotografia" della “Costituzione sostanziale italiana”, appunto per provarne la misteriosa esistenza…
Di regola, gli studiosi di diritto pubblico distinguono tre di tipi di costituzioni, sintetizziamo dal classico Lavagna:
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a) la “Costituzione come struttura della comunità statale, come presenza e coordinamento delle forze politiche conviventi nello stato” (Costituzione in senso materiale); b) la “Costituzione come ordinamento costituzionale dello stato, cioè l’insieme delle norme che regolano la società statale nei suoi aspetti fondamentali indipendentemente dalle fonti politiche e formali da cui queste provengono” (Costituzione in senso sostanziale); c) la “Costituzione come atto solenne, scritto e quindi volto come particolare fonte di diritto introduttrice di norme volte a concretizzare l’ordinamento supremo dello stato” (costituzione in senso formale).
(Carlo Lavagna, Istituzioni di Diritto Pubblico, Utet 1976, 3° edizione, p. 185).
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Pertanto – e ci scusiamo per l’invasione di campo, siamo umili sociologi – la Costituzione sostanziale esiste ed è rappresentata da un diritto costituzionale in divenire, introdotto da “fatti normativi originari” ma anche da “consuetudini” . La sola cosa importante è che essi riflettano i caratteri “dell’ordinamento essenziale dello stato”.
Di conseguenza e dal momento che l’ordinamento costituzionale italiano riserva, in termini essenziali, al popolo la sovranità (articolo 1), non rispettare la sovranità del popolo, contrapponendo, e a danno della seconda, costituzione formale a costituzione sostanziale (addirittura negandone l’esistenza), significa violare e ridicolizzare l’ordinamento costituzionale italiano.
Del resto il concetto di Costituzione sostanziale apre saggiamente a fattori extragiuridici: in senso stretto, sociologici; fattori che operano in tutte le società e che regolano il naturale mutamento sociale e politico. Il perpetuo divenire delle cose umane.
Ricapitolando: Costituzione materiale (l’Italia è una Repubblica democratica); Costituzione sostanziale (la sovranità è del popolo); Costituzione formale (detta sovranità è esercitata nelle forme e nei limiti della costituzione).
E’ ovvio che qualsiasi tentativo di riforma che andasse contro la triplice costituzione materiale, sostanziale e formale (ad esempio la trasformazione della Repubblica in una Monarchia, oppure "l’azzeramento" della sovranità popolare) costituirebbe, come si dice, un vulnus costituzionale. O peggio, un colpo di stato.
Certo, si tratta di un equilibrio complesso, che rinvia alla sociologia del diritto, ma ineludibile. Dal momento che nessuna delle tre tipologie vale per se stessa. Tra diritto, società e politica deve sempre esservi interazione… E a ciò, in particolare, si presta il concetto di costituzione sostanziale, la cui plasmabilità riflette il divenire sociale, naturalmente entro i limiti imposti dalle altre due tipologie. Occorre, per quanto possibile, perseguire l' armonia tra forma, materia e sostanza della Costituzione.
Concludendo, ogni saggio costituzionalista, a partire dal professor Ainis, invece di fare ironia sulla “Costituzione sostanziale”, dovrebbe auspicare maggiore armonia fra le tre tipologie costituzionali, e in ultima istanza tra diritto e società.
Di conseguenza e dal momento che l’ordinamento costituzionale italiano riserva, in termini essenziali, al popolo la sovranità (articolo 1), non rispettare la sovranità del popolo, contrapponendo, e a danno della seconda, costituzione formale a costituzione sostanziale (addirittura negandone l’esistenza), significa violare e ridicolizzare l’ordinamento costituzionale italiano.
Del resto il concetto di Costituzione sostanziale apre saggiamente a fattori extragiuridici: in senso stretto, sociologici; fattori che operano in tutte le società e che regolano il naturale mutamento sociale e politico. Il perpetuo divenire delle cose umane.
Ricapitolando: Costituzione materiale (l’Italia è una Repubblica democratica); Costituzione sostanziale (la sovranità è del popolo); Costituzione formale (detta sovranità è esercitata nelle forme e nei limiti della costituzione).
E’ ovvio che qualsiasi tentativo di riforma che andasse contro la triplice costituzione materiale, sostanziale e formale (ad esempio la trasformazione della Repubblica in una Monarchia, oppure "l’azzeramento" della sovranità popolare) costituirebbe, come si dice, un vulnus costituzionale. O peggio, un colpo di stato.
Certo, si tratta di un equilibrio complesso, che rinvia alla sociologia del diritto, ma ineludibile. Dal momento che nessuna delle tre tipologie vale per se stessa. Tra diritto, società e politica deve sempre esservi interazione… E a ciò, in particolare, si presta il concetto di costituzione sostanziale, la cui plasmabilità riflette il divenire sociale, naturalmente entro i limiti imposti dalle altre due tipologie. Occorre, per quanto possibile, perseguire l' armonia tra forma, materia e sostanza della Costituzione.
Concludendo, ogni saggio costituzionalista, a partire dal professor Ainis, invece di fare ironia sulla “Costituzione sostanziale”, dovrebbe auspicare maggiore armonia fra le tre tipologie costituzionali, e in ultima istanza tra diritto e società.
Insomma, mai scambiare la parte per il tutto. Un buon giurista dovrebbe essere anche buon sociologo.
Copyright © 2010 - all rights reserved. Tutti i diritti sono riservati. Per richiedere la riproduzione del post scrivere all'indirizzo e-mail: carlogambescia@yahoo.it.
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4 commenti:
Dici: "Insomma, mai scambiare la parte per il tutto. Un buon giurista dovrebbe essere anche buon sociologo."
Però l'art. 1 completo è
"L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione."
Quindi non si tratta di una sovranità illimitata, ma di una sovranità regolamentata dalla Costituzione (formale). Negare il rispetto della Costituzione sulla base di una presunta costituzione materiale provoca un contrasto stridente. Dico "presunta" costituzione materiale non perchè essa non esista, ma perchè la sua definizione può essere incerta ed opinabile in assenza di una stesura scritta.
E' quindi comprensibile il disagio dei costituzionalisti nel parlare con chi, sulla base di sue interpretazioni delle consuetudini, nega la legge fondamentale dello stato, ad esempio invocando "Elezioni, elezioni!".
Chi legge la Costituzione (formale) sa bene che la procedura per le elezioni è ben descritta, e non è quella di cui parla la stampa.
E chi nega valore alla stesura scritta delle leggi non va contro un pensiero costituzionale recente, ma tende a travolgere millenni di evoluzione giuridica. Da Hammurabi in poi si è capito che una legge scolpita in modo chiaro e comprensibile a tutti è uno dei migliori modi per produrre giustizia.
Una nota sulla sovranità: la parola visibilmente deriva da sovrano, quindi un organo monocratico dello Stato. Il voler attribuire tale sovranità ad un'entità molteplice come il popolo ha aspetti paradossali: come fa il popolo a sapere quello che vuole ed a prendere le giuste decisioni?
Forse la risposta si può dare solo in modo paradossale, con una costruzione sempre imperfetta ed opinabile come la democrazia.
Grazie Giancarlo del tempo che mi hai dedicato.
Mi sono semplicemente limitato a ricordare che in "dottrina", a differenza di quel che ritiene Ainis, esiste il concetto di costituzione sostanziale. E come ogni buon giurista - non parlo dei politici - non debba contrapporre le varie tipologie ma articolarle armonicamente.
Tutto qui.
Un abbraccio.
Carlo
In diritto costituzionale, la distinzione tra costituzione formale e costituzione materiale è banale, e coincide nel suo proprio ambito con quella più generale tra "law in the book" and "law in action".
In altri termini, la seconda è più ampia (comprendendo anche il modo in cui quella formale viene di fatto interpretata, e norme di "correttezza costituzionale" non codificate ma di fatto applicate e invocate proprio dai partigiani della costituzione formale), e talora diversa, perché è normale che alcune previsioni costituzionali formali restino disattese (per dirne un paio: la partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese o la registrazione dei sindacati).
L'uso spregiativo del secondo termine se non sbaglio l'ha introdotto nel linguaggio politico italiano Marco Pannella negli anni ottanta, che certamente è un iperlegalista in senso formale, e che voleva con ciò ironizzare sulla "sacralizzazione" ipocrita della Carta del 47 proprio da parte di chi meno si preoccupava dell'aderenza al significato letterale delle sue norme.
Un grazie al giurista Stefano Vaj per l'interessante precisazione.
Abbraccio (da un umile sociologo).
Carlo
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